Se il mittente è Equitalia la cartella non è valida

di Andrea Scaglia

C’è uno scoglio normativo che rischia d’invalidare le notifiche delle cartelle esattoriali inviate da Equitalia via posta, in genere per raccomandata con ricevuta di ritorno. E attenzione, che se da una parte questo giornale ha sempre rimarcato la necessità che la società incaricata della riscossione dei tributi inevasi tenga in maggior considerazione le specifiche situazioni – e ci si riferisce ai casi in cui i mancati pagamenti son dovuti a disavventure personali o accertate crisi aziendali e via dicendo – d’altra parte non si vuol certo indicare ai furbetti della tassa non pagata la strada per sfangarla. Resta il fatto che il problema esiste. Ed è peraltro già noto alle commissioni tributarie di tutta Italia.

Il fatto è che, in sostanza, la notifica della cartella esattoriale effettuata da Equitalia per posta rischia di non esser valida. Lo dice la legge. O meglio, lo si evince. Nel senso: è vero che la norma 890/82, quella che si applica al’Amministrazione finanziaria dello Stato,  all’art. 14 prevede  gli avvisi possano esser notificati al contribuente anche a mezzo della posta. E però questa disposizione è riservata agli uffici che esercitano la potestà impositiva, non agli agenti di riscossione. D’altro canto – come peraltro rimarcato proprio da una sentenza della Commissione tributaria di Lecce dello scorso anno e confermata tra le altre da un altro verdetto emesso da quella di Foggia il 13 maggio – l’art. 26 della legge 602/73 inizialmente prevedeva sì la notifica per posta anche da parte dell’esattore, facoltà però revocata dal decreto legge 46/99, in base al quale (art. 12) «la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della Polizia municipale». Ragion per cui, dunque, i giudici tributari concludono che tale facoltà è riservata «agli uffici che esercitano potestà impositiva, e quindi solo all’Agenzia delle Entrate, la possibilità di notificare avvisi e altri atti a mezzo posta». Conclusione: le notifiche inviate direttamente da Equitalia sono nulle.

Ambiguità – come detto – da risolvere in fretta. Anche perché, delle 34 milioni di cartelle Equitalia notificate ai contribuenti negli ultimi due anni, quelle inviate via raccomandata rappresentano il 40-50 per cento: se tutti facessero ricorso sarebbe un disastro per la società in questione, e in ultima analisi anche per l’Erario. E però le contestazioni, proprio basandosi sull’impossibilità di notifica, si stanno moltiplicando, con le Commissioni tributarie a dar ragione ai ricorrenti: per fare solo qualche esempio, è successo a Vicenza il 13 aprile, poi come detto a Foggia il 13 maggio, a Campobasso l’11 giugno e a Genova il 27 dello stesso mese, e ancora Milano, Catanzaro, Parma, Roma. Dappertutto. Le sentenze delle Commissioni tributarie non fanno in genere giurisprudenza su tutto il territorio nazionale, ma in questo caso tutte le sezioni locali arrivano alla stessa conclusione. C’è però da dire che al contrario la Corte di Cassazione, con la sentenza del 2011, ha stabilito che invece la notifica postale di Equitalia può esser considerata valida. Pronunciamento che però non  convince i giudici tributari che dopo quel verdetto  hanno continuato a dar ragione ai ricorrenti.

Scritto questo, che il sistema di riscossione fiscale sia quantomeno da riorganizzare, ecco, questo è un fatto. Allora cambiamo (parzialmente) discorso e passiamo ai contenziosi tributari, persone e imprese che portano il fisco – o chi per esso – davanti al giudice poiché si ritengono vittime d’una qualche ingiustizia o sopruso. E anche qui, non si tratta di dare addosso all’Erario in quanto tale: errori e disservizi e assurdi burocratici non sono certo esclusiva di questo o quell’ufficio. Ma insomma, i numeri fanno impressione. Perché i contenziosi fiscali pendenti davanti alle Commissioni tributarie – a tutto il 31 dicembre 2009 – s’avvicinano al milione. Per la precisione: 945mila e 295. E già questo è un problema mica da ridere. In questo senso l’attuale governo, per la verità, ha introdotto l’istituto della mediazione per le liti  in cui è in ballo una cifra che non superi i 20mila euro: in caso di accordo, è prevista una riduzione del 40% della sanzione. I dati aggiornati alla fine dello scorso maggio parlano di oltre 125mila istanze di mediazione presentate, e però solo 14mila andate a buon fine.

Per quanto riguarda invece i verdetti relativi ai contenziosi: il primo grado di giudizio (che si svolge presso la Commissione provinciale), nel 35,6% dei casi  il giudice dà ragione del tutto al contribuente. Significa che una volta su tre il Fisco ha cercato d’incassare dal contribuente soldi non a lui dovuti, e scusate ma – in tempi di pressione fiscale così alta – l’umore non ne giova. Senza contare che c’è un altro 25% di procedimenti in cui il magistrato propende per, diciamo così, una soluzione di compromesso. La percentuale di sentenza favorevoli al ricorrente addirittura sale – e arriva al 44,2% – nel secondo grado di giudizio, quello su cui decidono le Commissioni regionali.

Numeri sui quali, qualche mese fa, s’è innescata una piccola polemica. Con il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera a rivendicare un numero sempre più elevato di sentenza favorevoli all’Erario. E la risposta del centro studi torinese Eutekne, vicino alla categoria dei commercialisti, secondo il quale invece il 40% dei ricorsi si è concluso a favore dell’ente impositore (lo Stato, per l’appunto) e il 36,08% a favore del contribuente, mentre il resto va in estinzioni, verdetti di compromesso, conciliazioni. Ma anche questi dati sarebbero da correggere a favore dei contribuenti. Perché se si tolgono i ricorsi rigettati per via di vizi procedurali e si considerano solo quelli arrivati a sentenza di merito, ecco che – sostiene Eutekne – «i contribuenti si vedono dar ragione, in tutto o in parte, il 60,98% delle volte».

La sentenza della Cassazione che annulla le multe di Equitalia

Secondo un articolo de L’Espresso, le multe di Equitalia sarebbero illegali: gli interessi del 10 per cento applicati sulle contravvenzioni renderebbero nulle le cartelle in cui viene chiesto di pagare le vecchie contravvenzioni. Ecco la sentenza della Cassazione che lo stabilisce. Poche righe spiegano chiaramente perché è vero che le maggiorazione del 10% a semestre sono nulle in diritto.

Per le cartelle di pagamento emesse in materia di violazioni al codice della strada non è dovuta la maggiorazione di cui all’art. 27 L. 689/81
Cassazione civile, Sez. II, 16 febbraio 2007 n. 3701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di A.M.G., con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell’opposta cartella esattoriale, inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell’art. 116 C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.
Lamenta la violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 27, atteso che, contrariamente all’assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede espressamente l’effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
A.M.G. resiste.
Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.

DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all’enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.