ABC Equitalia

 Il ruolo esattorialePer ruolo esattoriale si intende l’atto emesso dalla Pubblica Amministrazione contenente l’elenco delle somme dovute per ciascun contribuente sulla base di uno dei sottoelencati titoli esecutivi:

  1. il verbale, qualora nei termini non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta. In questo caso infatti esso costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento;
  2. l’ordinanza ingiunzione adottata dal Prefetto ai sensi dell’art. 204 CdS qualora, in seguito a presentazione del ricorso, ritenga fondato l’accertamento, ovvero rigetti la domanda di annullamento del verbale. In questo caso la somma ingiunta non può essere inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione;
  3. sentenza del Giudice di Pace che rigetta il ricorso e si rinuncia all’appello in Tribunale;
  4. avviso di accertamento e liquidazione emesso dall’autorità riguardanti tasse e/o tributi non opposto in commissione Tributaria Provinciale o in Tribunale; pertanto il titolo, divenuto esecutivo, legittima l’emissione della cartella esattoriale.

 

L’esecuzione forzata

Qualora non venga proposto ricorso entro il termine previsto né pagato l’importo richiesto con la cartella entro 60 giorni dalla notifica, potrà procedersi all’esecuzione forzata e l’agente della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene più opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dei beni mobili registrati (es. l’automobile) all’iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all’espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei beni immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i conti correnti bancari e postali, i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo nella misura massima di un quinto, se si tratta di stipendio.

  1. Il fermo amministrativo consiste nel privare un soggetto dell’utilizzo dei suoi beni mobili registrati ed è disposto direttamente dal Concessionario che ne ordina l’iscrizione presso i pubblici uffici. L’iscrizione non può essere annotata per un debito inferiore ad € 2.000 (duemila). La circolazione del veicolo sottoposto a fermo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 214 CdS.
  2. L’ipoteca sugli immobili può essere iscritta per un importo massimo del doppio del debito complessivo e non può essere accesa per un debito inferiore ad € 20.000 (ventimila) se si tratta della prima casa. L’agente della riscossione, dopo avere iscritto l’ipoteca, procede all’espropriazione decorsi sei mesi senza che sia avvenuto il pagamento. Nel caso in cui si proceda dopo un anno dalla notifica della cartella occorrerà la notifica di un preavviso contenete l’intimazione a pagare entro 5 giorni. La vendita al pubblico incanto deve essere effettuata entro 120 giorni dal pignoramento, pena la perdita di efficacia dello stesso.
  3. pignoramento del 1/5 dello stipendio: non occorre citare il datore di lavoro affinché renda la dichiarazione con cui afferma di essere o meno tenuto a corrispondere somme di denaro al debitore, l’atto di pignoramento contiene direttamente l’ordine al datore medesimo di pagare al concessionario. Il pagamento deve essere effettuato:

a)     entro 15 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento per il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali sia maturato il diritto di percezione;

b)    alle rispettive scadenze il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.

L’agente della riscossione può inoltre, quando lo ritenga opportuno, presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati o chiedere l’ammissione al passivo in una procedura fallimentare già avviata.

 

L’opposizione a cartella di pagamento

Il debitore può impugnare la cartella davanti all’autorità competente solo per lamentare la legittimità della procedura di riscossione e non per contestare il merito del titolo esecutivo su cui si fonda la cartella, a meno che dimostri di non essere stato posto in condizione di svolgere la propria difesa in una fase precedente.

Secondo la giurisprudenza avverso le cartelle esattoriali sono ammissibili i seguenti rimedi:

  1. opposizione ai sensi della L. 689/81 se si tratta di sanzioni al CdS, quando sia mancata la notificazione del verbale o dell’ordinanza ingiunzione impedendo così i mezzi di tutela previsti dalla legge riguardo gli atti sanzionatori;
  2. opposizione ai sensi del DPR 602/73 se si tratta di tasse e/o tributi;
  3. opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., quando si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella o si adducano fatti sopravvenuti alla formazione del titolo;
  4. opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., quando si deducano vizi formali della cartella, dopo che è iniziata l’azione esecutiva.

L’azione di opposizione spetta ad ogni soggetto obbligato al pagamento della sanzione, sia egli debitore effettivo oppure obbligato in solido in possesso della notifica dell’atto ingiuntivo.

Le cartelle inviate per posta

Nuovo stop da parte dei giudici tributari alle cartelle esattoriali spedite per posta e senza l’intermediazione di un agente notificatore. Ciò è quanto emerge da alcune recenti sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e della Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sent. CTP di Lecce n. 436/02/10 e Sent. CTR di Milano n. 61/22/10), secondo le quali risulta addirittura “inesistente” la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia: gli Ufficiali della riscossione; gli Agenti della Polizia Municipale; i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario; altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge. D’altronde, secondo i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano “Lo scopo della notifica dell’atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell’atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente.” Viene ritenuta, dunque, sempre fondamentale la compilazione della relata di notifica da parte dell’agente notificatore, anche in caso di notifica a mezzo posta. Proprio in merito a ciò, i Giudici di Milano chiariscono che “La relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione . e non è integralmente surrogabile dall’attività dell’ufficiale postale, sicché la sua mancanza . non può essere ritenuta una mera irregolarità”. Infatti, continuano i Giudici “La mancata compilazione della relata determina . non la semplice nullità della notifica, bensì la giuridica inesistenza della stessa, patologia non sanabile in senso assoluto”.
La Commissione, infine, conclude rifiutando l’ipotesi del Concessionario di sanatoria dell’atto per raggiungimento dello scopo (un po’ come dire, anche se la cartella è stata inviata illegittimamente alla fine tutto si è sanato), in quanto si chiarisce che ciò non vale per gli atti giuridicamente inesistenti – come in questo caso – ma al massimo per quelli nulli. Alla luce di quanto illustrato, dunque, appare irrinunciabile per Equitalia il rispetto della seguente procedura per poter effettuare la notifica delle cartelle a mezzo posta: A) l’Ufficiale della riscossione (o gli altri soggetti previsti dall’art. 26, comma 1, del DPR n. 602/73) riceve la cartella da Equitalia e compila la relata di notifica, indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto e apponendo la propria firma; B) l’Agente postale consegna la cartella ai legittimi destinatari (ossia ai soggetti indicati dall’art. 26, comma 2, DPR n. 602/73). A sostegno di tale procedura è intervenuta recentemente anche la sezione V° della Commissione Tributaria Regionale di Milano (sent. n. 141 del 17/12/2009), la quale ha sostenuto che “laddove la legge (riferendosi esplicitamente all’art. 26 del DPR n. 602/73) parla di NOTIFICAZIONE di un atto, anche a mezzo posta, la legge stessa intende riferirsi ad una trasmissione dell’atto effettuata non direttamente, MA TRAMITE L’INTERMEDIAZIONE DI UN SOGGETTO ALL’UOPO SPECIFICAMENTE ABILITATO, che assume valore essenziale ai fini del riscontro o meno della fattispecie notificatoria, comportante l’essenzialità della relata di notificazione . Per contro, quando la legge abbia consentito che la trasmissione per posta avvenga senza il tramite di un soggetto abilitato, ha specificamente parlato di invio per posta dell’atto, direttamente fatto dall’autore dello stesso al suo destinatario, nel qual caso non vi è luogo a relata di notifica, come espressamente previsto dall’art. 16, comma 3 del D.lgs. n. 546/92 e dall’art. 14, parte prima, della legge n. 890/1982″. Commissione Tributaria Regionale Lombardia-Milano, sez. XXII, sentenza 15.04.2010.

ATTENZIONE

Si consiglia di non avventurarsi da soli nella procedura di difesa contro le cartelle di pagamento sostenendo sic et simpliciter le argomentazioni sopra descritte. Occorre conoscere alla perfezione i meccanismi delle leggi che regolamentano la materia.

Motivando il ricorso contro una cartella di pagamento spedita per posta sostenendo la sua nullità, equivale a farsi respingere la domanda di annullamento. Infatti controparte contesterà tale motivo difensivo sostenendo, e con ragione, che la notifica è finalizzata a portare a conoscenza del destinatario un atto che lo riguarda e, se questi ammette di averlo ricevuto, l’illegittimità della notifica viene sanata perché lo scopo (l’avviso) è stato comunque raggiunto.

La causa è regolata dagli artt. 615 e 617 del Codice di procedura civile e le ragioni di opposizione agli atti esecutivi e/o all’esecuzione sono rappresentati da altri fattori quali, ad es: l’irregolarità della formazione dei ruoli esattoriali, la mancata esibizione dell’Ente procedente della copia della cartella asseritamente notificata, l’intervenuta prescrizione del debito, decadenza del diritto dell’Ente ad esigere il pagamento, l’inesistenza o tardivo fatto interruttivo che abbia provocato l’inesigibilità del credito ed altri ancora motivi formali.

I motivi sostanziali non sono più proponibili in questa fase del procedimento.